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Manutenzione, controlli periodici e verifiche periodiche nei Magazzini – parte 2

Seconda parte

Le verifiche periodiche sono trattate sempre nel D.lgs. 81/2008, all’art. 71, comma 11.

L’art 71 prescrive che debbano essere sottoposte a verifiche periodiche tutte le attrezzature specificate nell’elenco dell’Allegato VII del decreto, dove viene indicata anche la periodicità dell’intervento.

L’unica eccezione riguarda il carrello elevatore a forche o muletto, che non è assoggettato al regime di verifiche periodiche previsto dall’art.71, comma 11, del D.lgs 81/2008 e s.m.i. che interessa gli apparecchi di sollevamento materiali aventi portata superiore a 200 Kg, in quanto questi NON sono “apparecchi di funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa.

La norma di riferimento per tali equipaggiamenti è invece la UNI ISO 4306-1.

Diversamente questi carrelli sono assoggettati al regime di verifiche periodiche qualora siano muniti di accessori di sollevamento (previsti dal fabbricante) o di attrezzature intercambiabili (istallate nel rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della Direttiva Macchine) che gli conferiscono la funzione, sopra definita, di apparecchio di sollevamento.

Come regola generale queste verifiche sono pertanto obbligatorie soltanto per i carrelli elevatori il cui braccio è estensibile, le piattaforme aeree, le gru, i carri ponte e parlando di questo tipo di attrezzature, quelle che, già oggi, richiedono la denuncia all’INAIL prima di essere messe sul mercato, noleggiate, vendute.

A differenza dei controlli periodici, le verifiche periodiche possono essere effettuate soltanto dall’INAIL e dalle ASL, o in alternativa da soggetti pubblici o privati abilitati che abbiano ricevuto la necessaria abilitazione come indicato nel comma 13 dell’art. 71 del solito D.lgs. 81/2008.

Da notare anche quanto indicato dal Legislatore a proposito dell’art. 72 del D.lgs 81/2008 a proposito di soggetti abilitati a verifiche, controlli, manutenzioni.

Articolo 72 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

  1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all’articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilita’,che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.
  2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

Scaffalature metalliche

Ma non è tutto; c’è ancora altro da considerare.

Last but not the least, dicono gli inglesi, ultimi ma non da ultimi i controlli da effettuare alle scaffalature, elemento indispensabile nei magazzini moderni e che potrebbero essere fonte di enormi perdite economiche per l’azienda e per le proprietà dei clienti.

Le ispezioni periodiche alle scaffalature sono quindi motivo di risparmio ?

Generalmente, trattando le scaffalature metalliche, si tende ad effettuare unicamente manutenzioni straordinarie, solo ed esclusivamente in presenza di guasti. Questa metodologia di eseguire le manutenzioni non è né corretta né ammessa dalla legge per quanto riguarda l’art. 71 relativo al D.lgs 81/2008, comma 4:

 Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z); b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto”. All’interno dello stesso articolo 71 troviamo ulteriori prescrizioni per alcune tipologie di attrezzature di lavoro, tra le quali sicuramente rientrano le scaffalature metalliche, in particolare riporto i commi 8, 9, 11: “8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché: a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento; b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività; c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. 9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro”.

Come si evince dall’analisi dei commi sopra riportati, possiamo affermare in sintesi che l’ispezione e la manutenzione delle scaffalature metalliche è obbligatoria, va eseguita da personale idoneo ed abilitato, e periodicità e tipologia degli interventi sono riportati nel manuale di uso e manutenzione che obbligatoriamente il costruttore delle scaffalature metalliche deve rilasciare. Oltre ai controlli obbligatori per legge, un fattore determinante nel mancato svolgimento delle manutenzioni periodiche degli impianti di scaffalatura, è quello economico.

Effettuando sull’impianto di scaffalatura una manutenzione programmata, è possibile evitare situazioni di pericolo che possono provocare incidenti, infortuni, e impedire interruzioni dell’attività (vedi Business Continuity-ISO 22301) ottimizzando l’uso del magazzino. Le ispezioni programmate evitano: 1) Infortuni alle persone 2) Danni ai materiali 3) Interruzione dell’attività produttiva 4) Perdite di funzionalità e conseguenti perdite economiche 5) Procedimenti penali a carico dell’acquirente per non aver effettuato una manutenzione corretta.