Prima parte
Negli ambienti destinati allo stoccaggio delle merci, siano esse materie prime, semilavorati o prodotti finiti abitualmente sono presenti i seguenti elementi che devono coesistere insieme:
- il capannone
- l’impiantistica elettrica, idraulica
- l’eventuale impianto antincendio e di spegnimento
- il personale
- i mezzi per la movimentazione
- le attrezzature di lavoro, tra cui le scaffalature metalliche.
Le manutenzioni sull’immobile, sugli impianti elettrici e idraulici normalmente vengono svolte all’occorrenza, in alcuni casi devono essere effettuate con urgenza e tempestività ad esempio nel caso di entrata di acqua dal tetto, nel caso di guasto all’impianto elettrico, o di perdita nell’impianto idraulico.
Il riferimento di legge in Italia per quanto riguarda la manutenzione, i controlli e le verifiche periodiche da eseguire sulle attrezzature di lavoro è il D.lgs. 81/08 correlato dai successivi emendamenti, noto anche come Testo Unico sulla Sicurezza.
Carrelli Elevatori
Partiamo dalle attrezzature più utilizzate nei magazzini cioè i carrelli elevatori.
I carrelli elevatori sono a tutti gli effetti assoggettati a tali obblighi vedi appunto D.lgs. 81/08, art. 70 (Requisiti di Sicurezza):
- Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto.
- Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ALLEGATO V. 62
- Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei Decreti Ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547(N), ovvero dell’articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (N).
- Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un’attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
- dall’organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell’esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
- dall’organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell’accertamento tecnico effettuato dall’autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell’articolo 70.
In termini di immissione sul mercato e di marcatura dobbiamo tenere presente quanto sotto:
- quando le attrezzature di lavoro, in questo caso i carrelli elevatori, sono privi di marcatura “Є”o “CE” in quanto costruiti, in Italia, prima del 21/09/1991, devono essere conformi all’Allegato V dello stesso D.lgs. 81/08;
- se immessi sul mercato nel periodo compreso tra il 21/09/1991 ed il 21/09/1996, devono possedere i requisiti imposti dal D.lgs. 304/91 (contraddistinti dalla marcatura “Є”);
- se costruiti dopo il 21/09/1996 devono essere conformi alla Direttiva Macchine (98/37/CE o 2006/42/CE, con marcatura “CE” ) e quindi ai relativi Decreti di recepimento.
Carrelli elevatori – Manutenzione e controlli periodici
L’obbligo di manutenzione è indicato nell’art. 71, comma 4, punto 2 sempre del D.lgs. 81/2008, che obbliga il Datore di lavoro alla manutenzione delle proprie attrezzature per garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza dichiarati dal Costruttore all’atto dell’immissione sul mercato.
La manutenzione è responsabilità del Datore di lavoro, che a sua volta deve seguire le indicazioni del costruttore, specificate nel manuale d’uso e manutenzione.
Le informazioni indicate nel manuale d’uso e manutenzione rappresentano quanto disposto dal costruttore per garantire che l’attrezzatura conservi nel tempo i requisiti di sicurezza previsti al momento dell’immissione sul mercato.
Il legislatore chiede inoltre dei controlli più specifici e puntuali, vale a dire quelli di effettuare come indicato al comma 8, punto b, linea 2 dello stesso articolo in relazione ad alcune attrezzature che presentino peculiarità tali da renderle, nel tempo, pericolose.
I controlli periodici, da effettuarsi su quei carrelli che, in funzione delle loro effettive condizioni di lavoro, sono considerati attrezzature “soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose”, vengono disciplinati, se non dalle indicazioni del fabbricante, dalle norme tecniche, dalla buona prassi o da linee guida.
Per i controlli periodici il Datore di lavoro deve rivolgersi a personale competente ed autorizzato il quale servendosi di apposite “check list” predisposte dal costruttore (prevenzione anche in questo caso) e con norme di buona tecnica e linee guida, andrà ad eseguire controlli più dettagliati e specifici, attestando che il carrello può essere utilizzato nel magazzino da personale autorizzato.
Nel caso il carrello elevatore necessiti di interventi più massicci il manutentore è obbligato a dichiararlo non utilizzabile perché potenzialmente potrebbe generare situazioni pericolose.
Esistono anche delle linee guida di INAIL (ex ISPESL) che indicano quali controlli specifici di sicurezza devono essere svolti al fine di poter individuare danni dovuti all’invecchiamento, all’usura alla corrosione e ad altri effetti esterni”.